Nel campo delle vendite giudiziarie, esistono tre differenti tipologie di esecuzioni che spesso vengono erroneamente confuse tra loro. Stiamo parlando delle aste giudiziarie, immobiliari e fallimentari.
Si tratta in tutti e tre i casi di modalità di vendita forzata di beni, che avvengono in varie modalità, che consistono nell’offerta di acquisto segreta o in una gara tra gli offerenti fatta di eventuali rilanci, e nell’aggiudicazione e trasferimento del bene in palio.
Queste aste, che sono rintracciabili anche online su portali dedicati, come ad esempio Aste Annunci, si distinguono però tra loro per il contesto in cui avvengono, i beni coinvolti e le finalità. In questo articolo vogliamo fornire una breve panoramica per comprendere le differenze principali.
Cosa sono le aste giudiziarie
Le aste giudiziarie hanno lo scopo principale di vendere beni appartenenti a un debitore per consentire ai creditori il recupero del credito in via forzata (ad esempio per un mancato pagamento di un mutuo, un pignoramento, ecc.). I beni coinvolti possono riguardare immobili, beni mobili (auto, gioielli, opere d’arte, ecc.), aziende, titoli o quote societarie.
Le aste giudiziarie vengono supervisionate da giudici nominati, che hanno il compito di vigilare sulla procedura, che inizia quando viene stabilita la base d’asta, in modo che tutti gli interessati possano presentare un'offerta migliorativa rispetto al valore base. L’aggiudicazione avviene quando non ci sono più rilanci all’offerta migliore pervenuta, determinando così la chiusura dell’asta, mentre la chiusura definitiva coincide con l’intero pagamento.
Il ricavato prodotto in seguito alla vendita va quindi a soddisfare i creditori in base alle regole stabilite dalla legge. Si tratta di aste generalmente aperte a tutti (salvo eventuali restrizioni specifiche per alcuni beni).
Cosa sono le aste fallimentari
A differenza di quelle giudiziarie, le aste fallimentari derivano da procedure fallimentari: si tratta quindi di vendite forzate di beni appartenenti a un'azienda dichiarata fallita o a un imprenditore che ha dichiarato fallimento, che hanno lo scopo di liquidare l’attivo per soddisfare i creditori.
I beni coinvolti riguardano generalmente beni mobili e immobili provenienti dall'attività stessa (macchinari, capannoni industriali, scorte di magazzino, marchi e brevetti, ecc.) e l’asta viene normalmente gestita da un curatore fallimentare sotto la supervisione del giudice delegato. Anche in questo caso la procedura è aperta a chiunque, anche per via telematica.
Rispetto alle aste giudiziarie, in quelle fallimentari è valida l’offerta migliorativa: consiste nella possibilità, fino a 10 giorni dopo la chiusura dell’asta, di proporre una somma più alta (per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione) per prevalere e obbligare alla riapertura dell’asta.
Cosa sono le aste immobiliari
Le aste immobiliari fanno parte delle aste giudiziarie, ma riguardano solo ed esclusivamente proprietà immobiliari, quindi case, appartamenti, terreni, edifici commerciali, ecc. che derivano da pignoramenti a seguito di mancati pagamenti.
Si tratta di aste che generano un grande risparmio per chi acquista, in quanto gli immobili vengono proposti con un prezzo base inferiore al reale valore di mercato.
Sono aperte a tutti e possono essere aste “senza incanto” (con offerte in busta sigillata che vengono aperte alla presenza di tutti i partecipanti), oppure aste “con incanto” (con offerte fatte pubblicamente in una gara).