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	<title>Casa Luce &#187; sottotetti</title>
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	<description>Il sito italiano delle mansarde</description>
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		<title>Toscana: legge per il recupero dei sottotetti</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e regolamenti]]></category>
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		<category><![CDATA[toscana]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche la Toscana, come molte altre regioni italiane, si è dotata di una legge per il recupero ad uso abitativo dei sottotetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risale alla metà degli anni ‘90 la prima legge per il riutilizzo dei sottostetti esistenti, varata dalla Lombardia.</p>
<p>L’iniziativa Lombarda ha fatto scuola e molte altre regioni si sono dotate di strumenti normativi analoghi, ultima in ordine cronologico la <strong>Toscana</strong>.</p>
<p>Con queste leggi le Regioni hano voluto ammorbidire i rigidi <strong>requisiti di abitabilità</strong> prescritti dalle norme statali (legge n. 457 del 1978 e Decreto del ministro della sanità del 5/7/1975).<br />
Tali norme prevedono un&#8217;altezza media dei locali di 2,7 metri oltre a un rapporto tra le finestre e il pavimento delle stanze di 1/8.</p>
<p>Con la<strong> L.R. 5/2010</strong> della Toscana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Febbraio 2010, viene consentito il recupero dei sottotetti esistenti alle seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>La legge si applica agli <strong>edifici esistenti </strong>alla sua entrata in vigore (o in corso di realizzazione sulla base di concessioni già rilasciate), a destinazione esclusivamente residenziale.</li>
<li>Il recupero è consentito per i volumi che hanno l’<strong>altezza media interna</strong> netta (intesa come distanza tra il solaio di calpestio e il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio e il solaio stesso) non inferiore a 2, m per i locali abitativi.</li>
<li>Per gli spazi accessori o di servizio l’altezza scende a 2,1m</li>
<li>L’<strong>altezza minima</strong> non deve essere inferiore a 1,5m nei locali abitativi e 1, m nei locali accessori</li>
<li>Il <strong>rapporto aeroilluminante</strong> deve essere pari o superiore a 1/16 &#8211; a tale proposito per ridurre l’effetto serra estivo tutte le finestre per tetti devono essere dotate di persiane avvolgibili o tende parasole esterne (come da D.P. 59/2009)</li>
<li>Non sono ammesse modifiche delle <strong>altezze di colmo </strong>e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.</li>
<li>Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle <strong>unità abitative esistenti</strong> e non possono determinare un aumento del numero di esse &#8211; è vietato il frazionamento e lacreazione di unità immobiliari distinte.</li>
<li>I progetti di <strong>recupero ai fini abitativi</strong> devono prevedere idonee opere di <strong>isolamento termico</strong>, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici.</li>
<li>Gli interventi sono classificati come ristrutturazione edilizia; per essere avviati deve infatti essere presentata la <strong>D.I.A.</strong></li>
</ul>
<h2>Sottotetti e risparmio energetico</h2>
<p>La <strong>Legge Regionale Toscana 5/2010</strong>, anche se non indica esplicitamente l’obbligo di installazione di fonti energetiche alternative, pone fortemente l’attenzione sulla necessità di realizzare sottotetti ad <strong>alta efficienza energetica</strong>. Questo aspetto è di fondamentale importanza<br />
per tre motivi:<br />
1. <strong>comfort abitativo</strong>: un tetto adeguatamente isolato, anche più di quanto richiesto dalla normativa, permette di raggiungere un comfort ottimale sia in estate sia in inverno;<br />
2. <strong>risparmio</strong>: un’adeguata coibentazione consente di ridurre i costi di climatizzazione; guadagno economico: ristrutturando il sottotetto si ha la possibilità di installare <strong>collettori solari termici</strong> per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento oltre che sistemi solari fotovoltaici</p>
<h2>Le altre regioni: tratti comuni</h2>
<p>Gli elementi in comune con le altre Leggi Regionali sono innanzitutto quello di porre come condizione che il sottotetto venga riutilizzato <strong>a fini abitativi</strong>. Poi, come è logico, di concedere deroghe alle norme, previste per le nuove costruzioni, sull’abbattimento delle barriere architettoniche visto che nella maggior parte dei casi i sottotetti recuperati sono un <strong>ampliamento</strong> dell’unità immobiliare esistente.<br />
Tranne che in Lombardia e Liguria è esclusa la sopraelevazione e quindi il recupero è possibile solo a patto che il sottotetto esistente rispetti i nuovi parametri di Legge.<br />
Per i sottotetti occorre pagare i relativi <strong>oneri di urbanizzazione</strong> e il contributo di costruzione, calcolati sulla <strong>volumetria</strong> resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune.</p>
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		<title>Lazio: legge per il recupero dei sottotetti</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[effetto camino]]></category>
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		<category><![CDATA[uso abitativo]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo anni di attesa anche la Regione Lazio si è dotata di una legge sul recupero ad uso abitativo dei sottotetti esistenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto//legge_recupero_sottotetti_lazio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5474" title="legge_recupero_sottotetti_lazio" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto//legge_recupero_sottotetti_lazio.jpg" alt="" width="570" height="359" /></a>Quasi tutte le Regioni Italiane a cominciare dalla metà degli anni 90 hanno scritto e approvato Leggi che hanno regolamentato e reso possibile l’utilizzo dei sottotetti.</p>
<p>Dopo anni di attesa anche la Regione Lazio ha legiferato in merito affrontando in modo moderno e innovativo un tema di assoluto interesse per tutti i centri urbani della Regione.</p>
<p>I benefici derivanti da un utilizzo razionale e intelligente di questa normativa sono molteplici.<br />
La norma nasce con fini nobili offrendo da un lato l’opportunità di <strong>recuperare volumi esistenti</strong> e preservare l’utilizzo indiscriminato del territorio e dall’altro di intervenire in modo energeticamente efficiente rispettando l’ambiente.</p>
<p>Tutto questo in aggiunta ai benefici intrinseci del vivere nel sottotetto: maggiore <strong>luce naturale</strong> (luce zenitale abbondante e omogenee nell’arco della giornata), migliore <strong>ventilazione</strong> degli ambienti (<strong>effetto camino</strong>), minor rumore (lontananza dalla strada) aria più pulita (maggiore distanza dallo smog delle strade).</p>
<p><strong>Possibilità di sopraelevazione</strong><br />
L’innovazione più radicale è stata quella di prevedere, in linea con quanto stabilito da Lombardia, Liguria e Umbria, che l’edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l’altezza minima consentita per il recupero, estendendo così l’applicazione della norma a tutti i proprietari di sottotetti indipendentemente dalle caratteristiche del sottotetto esistente.</p>
<p><strong>Ampliamenti e nuove unità immobiliari</strong><br />
La norma nasce con l’intento di permettere l’ampliamento di unità immobiliari esistenti.<br />
Nel caso di una nuova unità immobiliare, per almeno 5 anni, l’edificio può essere utilizzato solo come prima casa da un parente in linea retta del proprietario o locato per almeno 8 anni con la modalità del canone concordato.<br />
Nel caso in cui dal recupero del sottotetto si ricavi una nuova unità immobiliare, l’intervento sarà subordinato al reperimento di spazi per la realizzazione di nuovi parcheggi.</p>
<p><strong>Interventi sostenibili</strong><br />
Tratto distintivo della legge del Lazio è recepire le nuove preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale degli interventi. Deve essere garantito l’<strong>isolamento termico</strong>, il <strong>risparmio idrico</strong> e l’utilizzo di <strong>fonti rinnovabili</strong> per il fabbisogno di acqua calda (al 50% del consumo) e quello di energia elettrica (perlomeno 1 kW di potenza dell’impianto).</p>
<p><strong>Altezze e rapporti aeroilluminanti</strong><br />
E&#8217; consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, riducendo, ai fini della concessione dell’agibilità, l’altezza minima media da 2,7m a 2,4m (escludendo gli spazi con altezza inferiore a 1,5m)per i locali abitativi e la superficie delle finestre da un 1/16 della superficie pavimentata a 1/8 ottenibili attraverso la realizzazione di finestre in falda o finestre verticali.</p>
<p><strong>Le zone escluse</strong><br />
Il recupero resta impossibile nei centri storici (zone omogenee a) e i comuni possono, entro 6 mesi, delimitare ulteriori zone escluse o anche decidere un incremento del contributo di costruzione, nel limite massimo del 20%. deve essere monetizzato anche l’aumento di volumetria se si superano i limiti di densità edilizia stabiliti dal dm 2 aprile 1968.</p>
<p>La legge laziale <strong><a href="http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp" target="_blank">n.13 del 16 aprile 2009</a></strong> si aggiunge alle analoghe leggi regionali già approvate in altre <a href="http://www.casa-luce.it/articoli/leggi-regolamenti-edilizia/leggi-regionali-per-il-recupero-del-sottotetto/" target="_blank"><strong>12 regioni italiane</strong></a>.</p>
<p>Le varie leggi regionali in linea di principio sono omogenee ma variano anche significativamente in molti dettagli: altezza media, rapporti aeroilluminanti minimi e possibilità o no di cambiare la sagoma dell’edificio.</p>
<p>Come avvenuto in altre regioni, anche la legge del Lazio dovrà essere metabolizzata dal mondo della progettazione e dalle amministrazioni comunali e richiederà qualche mese di studio e approfondimento.</p>
<p>A seguito di questo fisiologico rodaggio potrà sicuramente contribuire ad uno sviluppo più sostenibile del territorio.<br />
Le altre regioni dotate di analoga normativa sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Basilicata, Calabria, Liguria, Sicilia, Veneto, Lombardia, Umbria.</p>
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		<title>Le altezze minime</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Vivere in un ambiente salubre, ben illuminato e con un corretto ricambio d'aria influenza positivamente la salute, il benessere e il comfort delle persone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4367" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-4367" title="altezza_minima" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/altezza_minima.jpg" alt="Per ottenere l'abitabilità i locali devono rispettare delle altezze minime" width="320" height="213" /><p class="wp-caption-text">Per ottenere l&#39;abitabilità i locali devono rispettare delle altezze minime</p></div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<p>Lo stereotipo che definisce i sottotetti come spazi poco confortevoli e male illuminati, in realtà viene totalmente smentito grazie a recuperi intelligenti e di qualità che li trasformano in mansarde che non depauperano il territorio di nuovi spazi ad uso residenziale.<span> </span></p>
<p>Dal 1996 ad oggi, grazie alle normative regionali che favoriscono il recupero ad uso abitativo dei sottotetti, il fenomeno della trasformazione di questi ultimi in abitazioni è cresciuto in maniera esponenziale.</p>
<p>Esiste una normativa nazionale in merito (legge 457/78, art. 43) che stabilisce alcuni parametri minimi relativamente alle altezze:</p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">altezza      minima dal pavimento: 2,7 metri per i locali ad uso soggiorno e 2,4 metri      per i locali di servizio, come bagni, corridoi, ecc. Nei comuni montani al      di sopra dei 1.000 metri s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle      condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una      riduzione dell&#8217;altezza minima dei locali abitabili a 2,55 metri.</li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">se nel      locale esistono altezze inferiori, le stesse vanno chiuse ad armadio o      ripostiglio.</li>
</ul>
<p>Le<strong> leggi regionali </strong><span>(attualmente sono 10 le regioni che hanno disciplinato con una legge apposita il recupero dei sottotetti, mentre altre come il Friuli, la Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano hanno comunque previsto agevolazioni) hanno superato la normativa nazionale e fissato invece due parametri: <strong>l&#8217;altezza minima e l&#8217;altezza media ponderale.</strong> Entrambe variano da regione a regione. (<a href="http://www.casa-luce.it/articoli/leggi-regolamenti-edilizia/leggi-regionali-per-il-recupero-del-sottotetto/" target="_self">Vedi articolo Leggi Regionali per il recupero del sottotetto</a>).<br />
</span></p>
<p>In Lombardia, ad esempio, l&#8217;altezza minima è pari a 1,5 metri: solo gli spazi inferiori a questo limite vanno chiusi da armadietti.<br />
L&#8217;altezza media ponderale è invece uguale a 2,4 metri per i locali ad uso soggiorno.</p>
<p>In Lazio, invece, l’altezza media interna netta richiesta è di 2,40 metri per spazi abitativi e di 2,20 per spazi accessori.<br />
Gli spazi inferiori a questi limiti andranno chiusi da armadietti, salvo ove siano presenti fonti di luce diretta.</p>
<p><strong>L&#8217;altezza media ponderale</strong> si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima (nel caso della Lombardia 1,5 metri) per la superficie relativa.</p>
<p>Il calcolo non è semplice e va eseguito da un tecnico, soprattutto nel caso di solai con tetto pendente o in presenza di nicchie o sbalzi sul soffitto.</p>
<p>Tuttavia anche un inesperto, servendosi di un metro, può cercare di capire se il sottotetto di cui dispone si avvicina alle misure minime consentite oppure no.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Un altro aspetto importante e da considerare è il rapporto aeroilluminante, ovvero il numero di finestre da inserire rispetto alla superficie, che permettono, insieme all’altezza, di rendere la casa abitabile. (<a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/sottotetto-guida-mansarda/quantita-di-luce/" target="_self">Vedi articolo Rapporto Aeroilluminante</a>).<a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/sottotetto-guida-mansarda/quantita-di-luce/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><strong>Importante:</strong> la porzione di sottotetto che rispetta l’altezza media ponderale deve anche avere una superficie minima per essere abitabile. Per una stanza singola tale superficie deve essere pari a 9 mq. Per una stanza doppia a 12 mq. Nel caso di un monolocale la superficie minima deve essere di 27 mq per un abitante o di 36 mq per due persone.</p>
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		<title>Proprietà del sottotetto in caso di condominio</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo piano]]></category>

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		<description><![CDATA[In un condominio, a chi appartiene il sottotetto? Ingrandire la propria casa sfruttando i locali nel sottotetto o trasformando l'ex soffitta in una mansarda abitabile fa gola a molti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_4374" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-4374" title="proprieta_sottotetto" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/proprieta_sottotetto.jpg" alt="Talvolta il sottotetto può essere di pertinenza degli appartamenti dell'ultimo piano" width="200" height="257" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">Talvolta il sottotetto può essere di pertinenza degli appartamenti dell&#39;ultimo piano</p></div>
<p><strong>Pertinenza dell&#8217;ultimo piano</strong><br />
Generalmente il sottotetto di un condominio, se non appartenente a specifici proprietari, è destinato ad uso comune, sia esso vuoto o destinato ad usi definiti, come ad esempio lo stenditoio condominiale.</p>
<p>Qualora il sottotetto non rientri in questa casistica e abbia funzione isolante, generalmente è di pertinenza degli appartamenti dell’ultimo piano, in corrispondenza delle singole proprietà.</p>
<p>Poiché la casistica sulle varie tipologie di sottotetti condominiali è molto ampia, è consigliabile rivolgersi a un legale per verificare l&#8217;eventuale possibilità di accorpare la porzione di sottotetto alla propria abitazione.<br />
<strong><br />
Pertinenza del condominio</strong><br />
Qualora il sottotetto fosse di pertinenza del condominio, sarebbe necessario richiedere l’autorizzazione ai condomini, secondo il regolamento condominiale, per acquistare e trasformare il sottotetto in abitazione, qualora ve ne fossero i presupposti di legge.</p>
<p>Il frazionamento a scopi abitativi del sottotetto è comunque genericamente difficile da ottenere, sia a livello condominiale, sia a livello amministrativo.<br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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