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	<title>Casa Luce &#187; abitabilità</title>
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	<description>Il sito italiano delle mansarde</description>
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		<title>Realizzare un soppalco e guadagnare spazio</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee e soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[altezza minima]]></category>
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		<description><![CDATA[Perché non ripensare la propria casa in metri cubi, invece che in metri quadrati? Quando le altezze e la struttura lo permettono, si può realizzare un soppalco, aumentando lo spazio abitabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte delle case e degli appartamenti si sviluppano su un solo piano.<br />
Quando c’è bisogno di <strong>aumentare lo spazio abitabile</strong> o di ricavare una stanza in più e si hanno soffitti molto alti, la soluzione può essere quella di <strong>sfruttare tutto il volume disponibile</strong>, dividendolo su due piani e realizzando un soppalco, ovvero una zona rialzata rispetto al livello del resto della casa.</p>
<p>L’area ricavata sul soppalco permetterà di aumentare lo spazio disponibile e di conseguenza anche il valore della casa. Infatti, se il soppalco è costituito da una struttura fissa e inamovibile, esso va ad <strong>aumentare la superficie calpestabile</strong> dell’unità immobiliare e conseguentemente la superficie commerciale vendibile.</p>
<p>La sua costruzione è regolata da <strong>norme edilizie</strong> che variano da Regione a Regione e che vanno verificate con l’Ufficio Tecnico del proprio Comune di residenza.<br />
I Regolamenti sono più o meno restrittivi, in quanto in primo piano ci sono sempre la salute degli abitanti e l’effettiva abitabilità del nuovo spazio.</p>
<h2>Norme per realizzare un soppalco</h2>
<p>Le norme che accomunano quasi tutti i regolamenti, sono quelle del <strong>D.M. 5 Luglio 1975</strong> che stabilisce un’<strong>altezza minima</strong> per i locali abitabili pari a 2,70 metri che scende a 2,40 metri in caso di bagni, cucine, corridoi o disimpegni.<br />
Secondo tale decreto, possono essere soppalcati solo i locali con altezza complessiva, tra pavimento e soffitto, entro i suddetti limiti d’altezza. In realtà, in molti casi, sono ammesse anche<strong> altezze inferiori.</strong><br />
Ad esempio la <strong>Regione Piemonte</strong> prevede un’altezza minima sotto e sopra il soppalco di 2,20 metri, mentre la <strong>Regione Lombardia</strong> un’altezza minima di 2,10 metri nella parte sottostante e un’altezza media nella parte soprastante di 2,20 metri con il punto più basso non inferiore a 1,80 metri.<br />
Le normative locali stabiliscono, oltre alle altezze minime, anche:</p>
<ul>
<li><strong>quanta porzione del locale può essere soppalcata</strong> (in genere non più di 1/3 della superficie del locale, con eccezioni che arrivano fino al 50%)</li>
<li><strong>quando il soppalco può essere chiuso</strong> o deve essere lasciato aperto verso il locale su cui affaccia, ecc.</li>
<li>La <strong>superficie minima finestrata sul soppalco</strong> che in genere non è inferiore a <strong>1/8 della superficie del soppalco</strong> stesso (e che può variare se il soppalco è aperto e riceve luce dal locale sottostante)</li>
<li>L’altezza del <strong>parapetto</strong>, nel caso di soppalchi che si affacciano sul locale sottostente, che generalmente non deve essere inferiore a 1,10 metri.</li>
</ul>
<p>Il progetto per la realizzazione va presentato all’<strong>Ufficio Tecnico del proprio Comune</strong> da parte di un professionista (ingegnere, architetto o geometra).<br />
A lavori ultimati è necessario presentare documentazione all’Ufficio del Catasto, per l’aumento della superficie calpestabile e quindi della metratura.</p>
<h2>Quali edifici possono ospitare un soppalco</h2>
<p>In base a quanto stabilito dalle normative, non tutte le case sono adatte per ospitare un soppalco: negli <strong>edifici antichi</strong>, dove le altezze sono elevate, sarà più facile trovare le condizioni necessarie.<br />
Più difficile sarà invece nelle case moderne, dove le altezze dei locali si aggirano di media intorno ai 3 metri.<br />
Anche la presenza di un <strong>sottotetto</strong>, talvolta troppo basso per essere sfruttato come locale autonomo e con altezze che non rientrano nelle normative regionali per il recupero dei sottotetti, potrebbe essere la condizione ideale per realizzare un soppalco.<br />
In questo caso, dopo aver verificato con un professionista la fattibilità e l’<strong>impatto sulla struttura</strong>, la soletta potrebbe essere abbassata o in parte demolita, creando un soppalco aperto sul locale sottostante e recuperando così superficie.<br />
Tale intervento è una <strong>buona alternativa all’acquisto di una nuova casa</strong>, quando si ha bisogno di spazio in più.<br />
E&#8217; infine utile sapere che per realizzare un soppalco nel proprio appartamento <strong>non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale</strong>. E&#8217; però consigliabile depositare presso l’Amministratore la documentazione relativa ai permessi Comunali ottenuti e la perizia del professionista chiamato in causa.<br />
Per quanto riguarda le <strong>tabelle millesimali</strong> i casi sono due: se i millesimi sono calcolati in base alla superficie dell’appartamento, il soppalco può comportare una modifica; se invece i millesimi sono calcolati in base alla cubatura, di fatto il soppalco non comporta alcun cambiamento.</p>
<h2>Diversi tipi di soppalco</h2>
<p>Esistono diverse tipologie di soppalco a struttura permanente.<br />
<strong> I soppalchi in muratura</strong> sono i più stabili e grazie allo spessore dato dalla soletta sono più adatti ad accogliere eventuali impianti idraulici ed elettrici. I tempi di realizzazione sono però piuttosto lunghi e il loro peso sulla struttura della casa potrebbe rendere necessarie modifiche strutturali.<br />
<strong>I soppalchi in legno e in metallo</strong> sono più leggeri, sia a livello di impatto estetico, che di peso della struttura. Inoltre sono più veloci da realizzare. Per contro sono meno stabili rispetto a quelli in muratura e possono oscillare leggermente.</p>
<h2>Organizzare il soppalco</h2>
<p>Gli ambienti che solitamente vengono realizzati sul soppalco sono:<br />
<strong>zona notte<br />
</strong> con un letto basso e un guardaroba a misura<br />
<strong>zona tv<br />
</strong> con tappeto, divano, poltrone e una piccola parete attrezzata<br />
<strong>palestra<br />
</strong> con tutti gli attrezzi per l’allenamento<strong><br />
zona studio e lavoro<br />
</strong> con libreria, scrivania e cassettiere<strong><br />
zona hobby<br />
</strong> con l’occorrente per il fai-da-te, per la musica, per la pittura<strong><br />
zona relax<br />
</strong> con una chaise longue, una libreria e uno stereo<strong><br />
stanza per gli ospiti<br />
</strong> con un letto sempre pronto o un divano letto da aprire all’occorrenza<strong><br />
cabina armadio<br />
</strong> con ante scorrevoli o tende, per tenere in ordine vestiti, scarpe, ecc.</p>
<h2>Soluzioni alternative</h2>
<p>Se l’abitazione ha soffitti alti, ma non ha le altezze minime per la realizzazione di un soppalco abitabile, è comunque possibile utilizzare lo spazio in altezza inserendo <strong>arredi soppalcati</strong> quali letti, librerie o armadi.<br />
Tali arredi, essendo smontabili, sono considerati provvisori e non sono soggetti alle norme di legge sui soppalchi.</p>
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		<title>Mansarda</title>
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		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[agibilità]]></category>
		<category><![CDATA[certificato di agibilita]]></category>

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		<description><![CDATA[Testo foto fittizio
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Testo foto fittizio</p>
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		<title>Mansarda su un solo piano</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tipologie]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[affaccio]]></category>
		<category><![CDATA[granaio]]></category>
		<category><![CDATA[manovrabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[In una mansarda su un solo piano l'inserimento di finestre per tetti è essenziale per ottenere l'abitabilità. La scelta del modello dovrebbe privilegiare l'affaccio e la manovrabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4423" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4423" title="mansarda_un_piano" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/mansarda_un_piano.jpg" alt="Le finestre fuori portata sono azionate elettricamente" width="200" height="257" /><p class="wp-caption-text">Le finestre fuori portata sono azionate elettricamente</p></div>
<p>Una mansarda su un solo piano può essere</p>
<ul>
<li>ricavata da un sottotetto spesso situato in città;</li>
<li>ricavata da un ex granaio o da un edificio agricolo e caratterizzata da finestre in facciata situate all’altezza del pavimento;</li>
<li>ricavata da una nuova abitazione.</li>
</ul>
<p>In tutti e tre i casi l’inserimento di finestre per tetti è essenziale per l’ottenimento dell’abitabilità.</p>
<p>Poiché le finestre per tetti sono le uniche presenti, è consigliabile posizionarle <strong>a portata di mano per privilegiare l’affaccio, oltre che la manovrabilità.</strong></p>
<p>Nel caso in cui le finestre per tetti siano abbinate a finestre a livello del piano di calpestio, non vi sono particolari vincoli nella scelta del posizionamento sul tetto o del modello.</p>
<p>Nel caso di una nuova abitazione, l’ideale è intervenire durante la fase progettuale per prevedere l’inserimento delle finestre per tetti.</p>
<p>Qualora non fosse possibile e la mansarda fosse già stata ultimata, si consiglia di consultare l&#8217;articolo sull&#8217;<a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/finestre-guida-mansarda/apertura-di-nuove-finestre/" target="_self">Apertura di nuove finestre </a> e gli articoli <a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/tipologie/mansarda-con-tetto-poco-pendente/" target="_self">Mansarda con tetto poco pendente &#8211; fino a 35°</a> e <a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/tipologie/mansarde-con-tetto-molto-pendente/" target="_self">Mansarda con tetto molto pendente &#8211; oltre 35°.</a></p>
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		<title>L&#8217;abitabilità degli edifici residenziali e dei sottotetti</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[agibilità]]></category>
		<category><![CDATA[certificato di agibilita]]></category>

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		<description><![CDATA[Il certificato di abitabilità, è un documento indispensabile, rilasciato da un tecnico abilitato, che dimostra l'idoneità di una struttura ad accogliere le persone in sicurezza nei locali.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella scelta di un immobile da acquistare non è sufficiente verificare i materiali, la posizione, la distribuzione dei locali, ma è necessario dedicare del tempo anche al controllo delle documentazioni che comprovano il rispetto delle normative urbanistiche, catastali e delle norme di igiene e sicurezza.</p>
<p>In questo contesto un semplice atto che apparentemente può essere definito “burocratico”, come il certificato di abitabilità , può assumere un ruolo determinante nella scelta di un edificio residenziale, tanto da metterne in discussione la vendibilità e rendere nullo il contratto.</p>
<p>Ogni edificio con destinazione d&#8217;uso abitativo, infatti, deve essere dotato di certificato di agibilità che, in base al Decreto Ministeriale 05.07.1975, garantisce il rispetto dei parametri dimensionali e tecnologici minimi necessari ad un uso abitativo dell&#8217;immobile.</p>
<p>Solo in questo modo si ha la totale certezza che l&#8217;edificio che ci si appresta a comprare sia stato realizzato nel rispetto dei requisiti minimi di legge.</p>
<p>I parametri minimi da rispettare affinché l&#8217;immobile possa essere classificato ad uso abitativo e possa ottenere un certificato di abitabilità sono:</p>
<ul>
<li>Altezza media ponderale 2,70m (2,40 per i corridoi o sotto i soppalchi).</li>
<li>Dimensione minima per monolocali per una persona 28m² (servizi igienici inclusi).</li>
<li>Dimensione minima per monolocali per due persone 38m² (servizi igienici inclusi).</li>
<li>Rapporto aeroilluminante minimo per ogni stanza di 1/8 della superficie calpestabile.</li>
<li>Dimensione minima delle camere da letto singole 9m².</li>
<li>Dimensione minima delle camere da letto doppie 14m².</li>
<li>Conformità dell&#8217;impianto termico, idrico ed elettrico.</li>
<li>Rispetto della normativa acustica.</li>
</ul>
<p><strong>Cos&#8217;è e a cosa serve l&#8217;agibilità ?</strong><br />
Il certificato di agibilità rilasciato dal comune ha una duplice funzione: se da un lato attesta l&#8217;idoneità dell&#8217;immobile ad essere adibito ad uso abitativo, dall&#8217;altro garantisce l&#8217;idoneità dell&#8217;immobile ad «assolvere una funzione economica sociale e quindi a soddisfare i bisogni che hanno indotto l&#8217;acquirente ad effettuare l&#8217;acquisto» (risparmio energetico, impianti, sicurezza, igiene e comfort…).</p>
<p><strong>Cosa accade in sua assenza?</strong><br />
Il ruolo del certificato è assolutamente di primo piano, dato che in sua assenza non è possibile godere dell&#8217;immobile anche se lo stesso è stato costruito in conformità alle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e alle prescrizioni dalla concessione edilizia.</p>
<p><strong>Cosa avviene in caso di compravendita?</strong><br />
Nel momento in cui il venditore consegna un bene completamente diverso da quello pattuito o privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell&#8217;acquirente, il contratto può essere nullo.</p>
<p>Il certificato di agibilità , infatti, costituisce un requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, che caratterizza l&#8217;immobile e la cui mancanza determina un inadempimento del venditore (a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito).</p>
<p>La sola conoscenza da parte dell&#8217;acquirente del mancato rilascio del certificato, non accompagnata da una rinuncia da parte dello stesso, pone i presupposti per rendere nullo il contratto e per procedere con un&#8217;azione legale (che deve avvenire entro 1 anno con notifica entro 8 giorni dalla stipula).</p>
<p>La certificazione di agibilità , quindi, diventa una condizione essenziale da verificare prima di valutare qualsiasi compravendita immobiliare.<br />
Un&#8217;eccessiva superficialità o noncuranza sia da parte dell&#8217;acquirente sia da parte del venditore può essere causa di forti e impreviste svalutazioni, annullamento del contratto o lunghi e sfiancanti procedimenti giudiziari.</p>
<p>Inoltre, nella scelta di un immobile da acquistare, è importante verificare sempre le porzioni di edificio abitabili e considerare che il valore commerciale di un locale non abitabile deve essere inferiore.</p>
<p><strong>Leggi regionali per l&#8217;abitabilità dei sottotetti </strong><br />
In alcune regioni, soprattutto in zone montane, sono state approvate leggi speciali per il <a href="http://www.casa-luce.it/2009/leggi-regionali-per-il-recupero-del-sottotetto/" target="_blank">recupero dei sottotetti </a>ad uso abitativo.</p>
<p>In questi casi si è voluto agevolare i cittadini semplificando i parametri per ottenere l&#8217;abitabilità di un sottotetto, accettando altezze medie ponderali e rapporti aeroilluminanti anche inferiori e permettendo così di trasformare in locali vivibili porzioni di edificio che prima non lo erano.</p>
<p>Il recupero del sottotetto, qualora lo stesso rispetti i requisiti minimi di legge, con il conseguente ottenimento del certificato di abitabilità , è un&#8217;ottima opportunità per aumentare il valore commerciale dell&#8217;immobile.</p>
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		<title>Doppia altezza</title>
		<link>http://www.casa-luce.it/2008/doppia-altezza/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[doppia altezza]]></category>
		<category><![CDATA[soppalco]]></category>

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		<description><![CDATA[Altezza doppia rispetto a quella minima prevista per il rispetto dei criteri di abitabilità...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altezza doppia rispetto a quella minima prevista per il rispetto dei criteri di abitabilità. Generalmente un locale a doppia altezza è adatto ad ospitare un soppalco.</p>
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