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	<title>Casa Luce &#187; Il sottotetto</title>
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	<description>Il sito italiano delle mansarde</description>
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		<title>Come iniziare il recupero di un sottotetto</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[DIA mansarda]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[riaccatastamento]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima di iniziare i lavori di recupero ad uso abitativo di un sottotetto è bene conoscere l'iter da percorrere e procurarsi i documenti necessari da presentare in Comune.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4359" class="wp-caption alignnone" style="width: 307px"><img class="size-medium wp-image-4359" title="trasformare_sottotetto_mansarda" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/trasformare_sottotetto_mansarda-297x300.jpg" alt="Un vecchio sottotetto più essere trasformato in nuovo spazio abitabile" width="297" height="300" /><p class="wp-caption-text">Un vecchio sottotetto più essere trasformato in nuovo spazio abitabile</p></div>
<p>Prima di iniziare i lavori di recupero di un sottotetto è necessario essere in possesso di determinati documenti e compiere <strong>alcune verifiche:</strong></p>
<h2>Visura catastale e progetto</h2>
<p>Avere una <strong>visura catastale</strong> dello stato attuale del sottotetto, con indicazione delle altezze, da presentare al Comune, insieme al progetto dello stato futuro del sottotetto, con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali.</p>
<h2>Verifica fattibilità e rilievi strutturali</h2>
<p>Prima di presentare qualsiasi progetto, è necessario verificare l&#8217;effettiva <strong>fattibilità</strong> dell&#8217;intervento.<br />
E’ consigliabile avvalersi sempre di un professionista che, oltre che della parte burocratica, si occuperà della progettazione della nuova abitazione, considerando anche interventi importanti, come modifiche del tetto e della struttura o realizzazione di nuovi impianti.</p>
<h2>Preventivi e definizione delle tempistiche</h2>
<p>Quali committenti, dovrete scegliere il professionista (architetto, ingegnere o geometra abilitato) e l’impresa esecutrice.<br />
Consigliamo di raccogliere almeno tre <strong>preventivi con capitolati</strong> chiari e dettagliati.<br />
Considerate anche ai servizi offerti, le penali e le garanzie prima della decisione finale.<br />
Definite inoltre con il costruttore la data di inizio e fine lavori da inserire nei permessi.<br />
Queste date sono importanti perché, se non rispettate possono far aumentare i costi e far sì che <strong>DIA</strong> o permesso di costruire scadano e debbano essere rinnovati.</p>
<h2>Invio della DIA o richiesta permesso di costruire</h2>
<p>Per recuperare o ristrutturare un sottotetto è necessario inoltrare al Comune una <strong>dichiarazione di inizio attività</strong> (DIA) o una richiesta di <strong>permesso di costruire</strong>. Il professionista, che fungerà da direttore lavori, vi consiglierà sul da farsi.<br />
Per il recupero dei sottotetti molte regioni italiane hanno emanato delle leggi specifiche.<br />
E&#8217; fondamentale attenersi a questa norme, in deroga alla normale disciplina urbanistica.</p>
<h2>Riaccatastamento</h2>
<p>Procedere infine al riaccatastamento della mansarda e alla modifica delle <strong>tabelle millesimali</strong> (nel caso di un condominio) con l&#8217;aiuto del professionista abilitato.</p>
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		<title>Il rapporto aeroilluminante</title>
		<link>http://www.casa-luce.it/2009/quantita-di-luce/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[altezze minime]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ministeriale 5 luglio 1975]]></category>
		<category><![CDATA[metri quadrati]]></category>

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		<description><![CDATA[Per trasformare un sottotetto in una mansarda abitabile è necessario rispettare alcune caratteristiche di abitabilità: una di questa è il corretto rapporto aeroilluminante, ovvero il rapporto tra la superficie del pavimento e quella delle finestre. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4365" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4365" title="rapporto_aeroilluminante" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/rapporto_aeroilluminante.jpg" alt="Un corretto rapporto aeroilluminante è necessario per ottenere l'abitabilità" width="200" height="259" /><p class="wp-caption-text">Un corretto rapporto aeroilluminante è necessario per ottenere l&#39;abitabilità</p></div>
<p>Oltre all’altezza minima, è necessaria anche una corretta illuminazione e ventilazione degli ambienti, affinché la mansarda possa essere idonea ad accogliere persone al suo interno.</p>
<p>La normativa nazionale (Decreto Ministeriale 5 luglio 1975) stabilisce un Fattore Medio di Luce Diurna non inferiorie al 2% e una superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie calpestabile.</p>
<p>Entrambi i fattori determinano il rapporto aeroilluminante che deve assicurare due condizioni: luce e ricambio d&#8217;aria sufficiente all&#8217;interno dei locali.</p>
<p>Per ogni tipologia di abitazione il rapporto aeroilluminante (ovvero il rapporto tra la superficie del pavimento e quella della finestre) non deve essere inferiore a 1/8.</p>
<p>Anche in questo caso alcune leggi regionali sul recupero ad uso abitativo dei sottotetti  hanno modificato la normativa nazionale:</p>
<ul>
<li>Per le leggi regionali il rapporto aeroilluminante è calcolato in genere solo sulla parte di pavimento dove si supera l&#8217;altezza minima consentita (ad esempio in Emilia Romagna e in Veneto l&#8217;altezza minima è di 1,8 metri, in Lombardia di 1,5 metri);</li>
<li>In alcune regioni, ad esempio in Emilia Romagna e in Veneto, è previsto un rapporto aeroilluminante di 1/16, quindi più basso rispetto quello stabilito a livello nazionale. Il che significa che un locale di 40 metri quadrati dovrà avere una superficie vetrata minima di 2,5 metri quadrati.</li>
</ul>
<p>Nonostante la normativa, che ricordiamo fissa i limiti minimi, numerosi studi hanno dimostrato che un fattore di luce diurna medio del 5% garantisce comfort visivo e risparmio energetico.</p>
<p>Per ottenere un fattore di luce diurna maggiore è indispensabile valutare l’orientamento della casa, il posizionamento delle finestre e la loro quantità.</p>
<p>Spesso, a parità di superficie finestrata, la quantità di luce varia moltissimo proprio in funzione della tipologia di finestra inserita.</p>
<dl id="attachment_4411" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-4411" title="fattore_luce_diurna" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/fattore_luce_diurna.jpg" alt="Il fattore di luce diurna calcolato con tre diverse tipologie di finestre" width="200" height="411" /></dt>
</dl>
<p>Facciamo un esempio:<br />
- area stanza 12,5 m²<br />
- altezza soffitto 2,7m,<br />
- area finestra/area stanza 1:8</p>
<p>Calcoliamo con un apposito software (<a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/strumenti/progettare-con-la-luce-velux-daylight-visualizer/" target="_self">leggi l&#8217;articolo sul VELUX Daylight Visualizer</a>) il fattore di luce diurna con tre diverse tipologie di finestre: <strong>una finestra in verticale, un abbaino, una finestra per tetti</strong></p>
<p>Ecco il risultato:</p>
<p>La<strong> finestra in verticale</strong> (foto in alto) e l’<strong>abbaino</strong> (foto al centro) non raggiungono il minimo richiesto dalla legge per quanto riguarda il Fattore di Luce Diurna. Pertanto la stanza non solo non è a norma, ma non è sicuramente nemmeno confortevole.</p>
<p>L’inserimento di una <strong>finestra per tetti </strong>(foto in basso) consente di raggiungere e addirittura di superare il minimo richiesto nonostante la superficie vetrata sia la medesima nei tre casi.</p>
<p>Ciò è possibile per due principali motivi:<br />
-    la finestra posta sul tetto riceve una maggiore quantità di luce<br />
-    l’imbotte interno permette una migliore e più profonda distribuzione della luce nella stanza</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Le altezze minime</title>
		<link>http://www.casa-luce.it/2009/altezze-minime/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[altezza media]]></category>
		<category><![CDATA[altezze minime]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[normativa nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Vivere in un ambiente salubre, ben illuminato e con un corretto ricambio d'aria influenza positivamente la salute, il benessere e il comfort delle persone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4367" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-4367" title="altezza_minima" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/altezza_minima.jpg" alt="Per ottenere l'abitabilità i locali devono rispettare delle altezze minime" width="320" height="213" /><p class="wp-caption-text">Per ottenere l&#39;abitabilità i locali devono rispettare delle altezze minime</p></div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<p>Lo stereotipo che definisce i sottotetti come spazi poco confortevoli e male illuminati, in realtà viene totalmente smentito grazie a recuperi intelligenti e di qualità che li trasformano in mansarde che non depauperano il territorio di nuovi spazi ad uso residenziale.<span> </span></p>
<p>Dal 1996 ad oggi, grazie alle normative regionali che favoriscono il recupero ad uso abitativo dei sottotetti, il fenomeno della trasformazione di questi ultimi in abitazioni è cresciuto in maniera esponenziale.</p>
<p>Esiste una normativa nazionale in merito (legge 457/78, art. 43) che stabilisce alcuni parametri minimi relativamente alle altezze:</p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">altezza      minima dal pavimento: 2,7 metri per i locali ad uso soggiorno e 2,4 metri      per i locali di servizio, come bagni, corridoi, ecc. Nei comuni montani al      di sopra dei 1.000 metri s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle      condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una      riduzione dell&#8217;altezza minima dei locali abitabili a 2,55 metri.</li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">se nel      locale esistono altezze inferiori, le stesse vanno chiuse ad armadio o      ripostiglio.</li>
</ul>
<p>Le<strong> leggi regionali </strong><span>(attualmente sono 10 le regioni che hanno disciplinato con una legge apposita il recupero dei sottotetti, mentre altre come il Friuli, la Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano hanno comunque previsto agevolazioni) hanno superato la normativa nazionale e fissato invece due parametri: <strong>l&#8217;altezza minima e l&#8217;altezza media ponderale.</strong> Entrambe variano da regione a regione. (<a href="http://www.casa-luce.it/articoli/leggi-regolamenti-edilizia/leggi-regionali-per-il-recupero-del-sottotetto/" target="_self">Vedi articolo Leggi Regionali per il recupero del sottotetto</a>).<br />
</span></p>
<p>In Lombardia, ad esempio, l&#8217;altezza minima è pari a 1,5 metri: solo gli spazi inferiori a questo limite vanno chiusi da armadietti.<br />
L&#8217;altezza media ponderale è invece uguale a 2,4 metri per i locali ad uso soggiorno.</p>
<p>In Lazio, invece, l’altezza media interna netta richiesta è di 2,40 metri per spazi abitativi e di 2,20 per spazi accessori.<br />
Gli spazi inferiori a questi limiti andranno chiusi da armadietti, salvo ove siano presenti fonti di luce diretta.</p>
<p><strong>L&#8217;altezza media ponderale</strong> si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima (nel caso della Lombardia 1,5 metri) per la superficie relativa.</p>
<p>Il calcolo non è semplice e va eseguito da un tecnico, soprattutto nel caso di solai con tetto pendente o in presenza di nicchie o sbalzi sul soffitto.</p>
<p>Tuttavia anche un inesperto, servendosi di un metro, può cercare di capire se il sottotetto di cui dispone si avvicina alle misure minime consentite oppure no.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Un altro aspetto importante e da considerare è il rapporto aeroilluminante, ovvero il numero di finestre da inserire rispetto alla superficie, che permettono, insieme all’altezza, di rendere la casa abitabile. (<a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/sottotetto-guida-mansarda/quantita-di-luce/" target="_self">Vedi articolo Rapporto Aeroilluminante</a>).<a href="http://www.casa-luce.it/guida-mansarda/sottotetto-guida-mansarda/quantita-di-luce/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><strong>Importante:</strong> la porzione di sottotetto che rispetta l’altezza media ponderale deve anche avere una superficie minima per essere abitabile. Per una stanza singola tale superficie deve essere pari a 9 mq. Per una stanza doppia a 12 mq. Nel caso di un monolocale la superficie minima deve essere di 27 mq per un abitante o di 36 mq per due persone.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proprietà del sottotetto in caso di condominio</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Casa Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo piano]]></category>

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		<description><![CDATA[In un condominio, a chi appartiene il sottotetto? Ingrandire la propria casa sfruttando i locali nel sottotetto o trasformando l'ex soffitta in una mansarda abitabile fa gola a molti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_4374" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-4374" title="proprieta_sottotetto" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/proprieta_sottotetto.jpg" alt="Talvolta il sottotetto può essere di pertinenza degli appartamenti dell'ultimo piano" width="200" height="257" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">Talvolta il sottotetto può essere di pertinenza degli appartamenti dell&#39;ultimo piano</p></div>
<p><strong>Pertinenza dell&#8217;ultimo piano</strong><br />
Generalmente il sottotetto di un condominio, se non appartenente a specifici proprietari, è destinato ad uso comune, sia esso vuoto o destinato ad usi definiti, come ad esempio lo stenditoio condominiale.</p>
<p>Qualora il sottotetto non rientri in questa casistica e abbia funzione isolante, generalmente è di pertinenza degli appartamenti dell’ultimo piano, in corrispondenza delle singole proprietà.</p>
<p>Poiché la casistica sulle varie tipologie di sottotetti condominiali è molto ampia, è consigliabile rivolgersi a un legale per verificare l&#8217;eventuale possibilità di accorpare la porzione di sottotetto alla propria abitazione.<br />
<strong><br />
Pertinenza del condominio</strong><br />
Qualora il sottotetto fosse di pertinenza del condominio, sarebbe necessario richiedere l’autorizzazione ai condomini, secondo il regolamento condominiale, per acquistare e trasformare il sottotetto in abitazione, qualora ve ne fossero i presupposti di legge.</p>
<p>Il frazionamento a scopi abitativi del sottotetto è comunque genericamente difficile da ottenere, sia a livello condominiale, sia a livello amministrativo.<br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Proprietà del tetto in caso di condominio</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[accesso esclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[tetto]]></category>
		<category><![CDATA[uso esclusivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Il tetto è sempre di proprietà del condominio. I proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano possono avere l'uso esclusivo della loro porzione, sulla quale potranno installare finestre per tetti a loro uso esclusivo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4377" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-4377" title="proprieta_tetto" src="http://www.casa-luce.it/_files/wp_foto/proprieta_tetto.jpg" alt="Il tetto di un condominio è sempre proprietà comune dei condomini" width="320" height="205" /><p class="wp-caption-text">Il tetto di un condominio è sempre proprietà comune dei condomini</p></div>
<p>Il tetto è sempre di proprietà del condominio.</p>
<p>L’uso esclusivo e gli accessi al tetto sono determinati sia dall’atto di compravendita della mansarda, sia dal regolamento condominiale.</p>
<p>Le casistiche possono essere molteplici. Un caso tipico è quello in cui l’accesso al tetto avviene esclusivamente attraverso un’abitazione privata.</p>
<p>Poiché questo caso coinvolge anche il diritto di passaggio, dal punto di vista legale è difficile definire a priori come sia possibile raggiungere il tetto.</p>
<p>E’ consigliabile consentire il passaggio di tecnici per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino disagi per gli inquilini, altrimenti l’accesso al tetto sarà da effettuare tramite impalcatura o altro sistema dall’esterno.</p>
<p>Per le spese relative al tetto (rifacimento, manutenzione, ecc.), i proprietari della mansarda con uso esclusivo del tetto, devono concorrere a 1/3 delle spese per quanto concerne la loro porzione, mentre i restanti 2/3 vengono ripartiti tra gli altri condomini.</p>
<p><strong>Installazione di finestre sul tetto</strong><br />
I proprietari con uso esclusivo del tetto, possono inserire nella loro porzione finestre per tetti, a loro esclusivo uso senza richiedere autorizzazioni all’assemblea condominiale, quando tali aperture siano costruite a regola d&#8217;arte e non pregiudichino la funzione di copertura del tetto, né ledano i diritti su quest&#8217;ultimo spettanti agli altri condomini.</p>
<p>L’iter per l’installazione deve poi seguire le normali procedure previste dai regolamenti edilizi comunali e dalle norme di sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
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