L’abitabilità degli edifici residenziali e dei sottotetti

venerdì 30 gennaio 09 | di Marco Soravia | 10 commenti

Il certificato di abitabilità, è un documento indispensabile, rilasciato da un tecnico abilitato, che dimostra l’idoneità di una struttura ad accogliere le persone in sicurezza nei locali.

Nella scelta di un immobile da acquistare non è sufficiente verificare i materiali, la posizione, la distribuzione dei locali, ma è necessario dedicare del tempo anche al controllo delle documentazioni che comprovano il rispetto delle normative urbanistiche, catastali e delle norme di igiene e sicurezza.

In questo contesto un semplice atto che apparentemente può essere definito “burocratico”, come il certificato di abitabilità , può assumere un ruolo determinante nella scelta di un edificio residenziale, tanto da metterne in discussione la vendibilità e rendere nullo il contratto.

Ogni edificio con destinazione d’uso abitativo, infatti, deve essere dotato di certificato di agibilità che, in base al Decreto Ministeriale 05.07.1975, garantisce il rispetto dei parametri dimensionali e tecnologici minimi necessari ad un uso abitativo dell’immobile.

Solo in questo modo si ha la totale certezza che l’edificio che ci si appresta a comprare sia stato realizzato nel rispetto dei requisiti minimi di legge.

I parametri minimi da rispettare affinché l’immobile possa essere classificato ad uso abitativo e possa ottenere un certificato di abitabilità sono:

  • Altezza media ponderale 2,70m (2,40 per i corridoi o sotto i soppalchi).
  • Dimensione minima per monolocali per una persona 28m² (servizi igienici inclusi).
  • Dimensione minima per monolocali per due persone 38m² (servizi igienici inclusi).
  • Rapporto aeroilluminante minimo per ogni stanza di 1/8 della superficie calpestabile.
  • Dimensione minima delle camere da letto singole 9m².
  • Dimensione minima delle camere da letto doppie 14m².
  • Conformità dell’impianto termico, idrico ed elettrico.
  • Rispetto della normativa acustica.

Cos’è e a cosa serve l’agibilità ?
Il certificato di agibilità rilasciato dal comune ha una duplice funzione: se da un lato attesta l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo, dall’altro garantisce l’idoneità dell’immobile ad «assolvere una funzione economica sociale e quindi a soddisfare i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto» (risparmio energetico, impianti, sicurezza, igiene e comfort…).

Cosa accade in sua assenza?
Il ruolo del certificato è assolutamente di primo piano, dato che in sua assenza non è possibile godere dell’immobile anche se lo stesso è stato costruito in conformità alle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e alle prescrizioni dalla concessione edilizia.

Cosa avviene in caso di compravendita?
Nel momento in cui il venditore consegna un bene completamente diverso da quello pattuito o privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, il contratto può essere nullo.

Il certificato di agibilità , infatti, costituisce un requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, che caratterizza l’immobile e la cui mancanza determina un inadempimento del venditore (a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito).

La sola conoscenza da parte dell’acquirente del mancato rilascio del certificato, non accompagnata da una rinuncia da parte dello stesso, pone i presupposti per rendere nullo il contratto e per procedere con un’azione legale (che deve avvenire entro 1 anno con notifica entro 8 giorni dalla stipula).

La certificazione di agibilità , quindi, diventa una condizione essenziale da verificare prima di valutare qualsiasi compravendita immobiliare.
Un’eccessiva superficialità o noncuranza sia da parte dell’acquirente sia da parte del venditore può essere causa di forti e impreviste svalutazioni, annullamento del contratto o lunghi e sfiancanti procedimenti giudiziari.

Inoltre, nella scelta di un immobile da acquistare, è importante verificare sempre le porzioni di edificio abitabili e considerare che il valore commerciale di un locale non abitabile deve essere inferiore.

Leggi regionali per l’abitabilità dei sottotetti
In alcune regioni, soprattutto in zone montane, sono state approvate leggi speciali per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo.

In questi casi si è voluto agevolare i cittadini semplificando i parametri per ottenere l’abitabilità di un sottotetto, accettando altezze medie ponderali e rapporti aeroilluminanti anche inferiori e permettendo così di trasformare in locali vivibili porzioni di edificio che prima non lo erano.

Il recupero del sottotetto, qualora lo stesso rispetti i requisiti minimi di legge, con il conseguente ottenimento del certificato di abitabilità , è un’ottima opportunità per aumentare il valore commerciale dell’immobile.

Commenti Recenti

  1. avatar di user1
    03/08/2009 Scritto da xavier

    Ho un quesito sull'abitabilità dei sottotetti. La nuova legge della regione Piemonte n. 20 del 14 luglio 2009 consente, tra le altre cose, il recupero dei sottotetti. Posto che i requisiti di altezza richiesti dalla legge siano soddisfatti e considerando che la concessione edilizia del sottotetto in questione prevedeva un vincolo di non abitabilità dei sottotetti, quali sono i passi burocratici da espletare per rendere un sottotetto abitabile ? E' necessario in ogni caso un atto del comune che recepisca la legge regionale ? Mi pare di aver capito che la legge citata (n. 20 del 14 luglio 2009)semplifichi anche alcune formalità burocratiche: questo vale ancche per rendere abitabili i sottotetti ? Può essere sufficiente una DIA oppure è comunque necessaria una concessione edilizia ? Mi scuso per la quantità di quesiti posti, ma spero che qualcuno abbia le risposte. Grazie anticipatamente

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    18/12/2009 Scritto da nunziocannone

    Buongiorno, circa 16 anni fa ho acquistato un appartamento al quinto piano con annesso sottotetto, in fase di costruzione ho fatto realizzare una botola per l'accesso al sottotetto stesso che è di mia proprietà. Alcuni anni dopo ho di fatto realizzato nel sottotetto due piccole camere da letto senza chiedere mai nulla a nessuno tantomeno al comune di residenza. A oggi a distanza di 16 anni vado incontro a delle sanzioni per omessa richiesta di abitabilità o in base alla legge regionale di luglio 2009 (piemonte) non devo dichiarare nulla? Tengo a precisare che pago già le tasse per i rifiuti in base al maggior numero di metri quadri che ho ottenuto. Qualche persona potrebbe chiedere dei chiarimenti o è il comune che deve farlo? grazie!

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    14/04/2010 Scritto da jebella75

    Da dicembre 2008 sono proprietaria di un trilocale di 70 mq sito al terzo ed ultimo piano di un palazzo della seconda metà dell'ottocento. Vorrei acquisire anche parte dei locali del sottotetto per creare una terrazza a vasca, una stanza ripostiglio (che sarà eventualmente visto che sembrano esserci le altezze, una camera dei bimbi visto che mi sposerò il prossimo anno) e un bagno con vasca (ho già elaborato il progetto). Sull'atto compare la dicitura "uso esclusivo" e non proprietà del sottotetto.Nulla esiste sulla planimetria. Sta però di fatto, che l'appartamento in cui ora vivo è appartenuto alla mia famiglia dal 1959 e il sottotetto veniva già utilizzato come pertinenza dei locali sottostanti (ripostiglio-deposito). Nessun'altro condomino ha la chiave della porta di accesso dei locali sotto la copertura del tetto e nessuno ha mai fatto nessun tipo di intervento (versano in condizioni pietose.Prima di rifare il tetto, luglio 2009, era una piccionaia!)Io sarei intenzionata ad aumentare la metratura del mio appartamento recuperandolo (zona di pertinenza : Piemonte), ma gli altri condomini continuano a sostenere che è di tutti (su un atto precedente al mio compare "sottotetto condominiale"). Come posso essere sicura di chiedere permessi, fare pratiche DIA , lavori, investimenti costosi essendo sicura che nessuno potrà mai rivalersi sulla mia mansarda? Non ho intenzione di vendere o cambiare appartamento per una ragione soprattutto di vincolo affettivo, ma mi servirebbe davvero il locale sopra il mio (soparttutto per secondo bagno e stanza bambino). Mi risponda quindi qualche consulente esperto. E' molto importante. Grazie. Emanuela

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    29/05/2010 Scritto da vannny

    Buongiorno vorrei sapere se esistono delle condizioni commerciali stabilite per legge nell'acquisto di sottotetti che al momento dell'acquisto non possiedono l'abitabilità. Mi spiego meglio: il prezzo di vendita di un sottotetto senza abitabiltà al momento dell'acquisto viene stabilito in maniera "autonoma" da ciascuna agenzia oppure la legge definisce a quale % può essere venduto rispetto al prezzo pieno del metro quadro? grazie

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    19/04/2010 Scritto da dira

    Buongiorno a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi. Vorrei acquistare un appartamento mansardato che ho visionato pochi giorni fa, in una palazzina in fase di ultimazione. E' una mansarda trilocale, molto luminosa, classe enrgetica B, con balcone. Il costruttore e l'agenzia che si occupa della vendita però mi hanno spiegato che sarà possibile ottenere la residenza dell'appartamento solo dopo 5 anni dall'acquisto. In pratica secondo loro potrei tranquillamente comprarlo e viverci immediatamente, senza però registrare la mia nuova residenza. La mansarda mi piace molto ma vorrei andare a fondo di questo problema. Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo, Dira

  6. avatar di user1
    23/04/2010 Scritto da La Redazione di Casa Luce

    Gentile Dira, da quanto scrivi possiamo immaginare che la casa in questione si trovi in Lombardia. La Legge regionale sul recupero dei sottotetti in Lombardia (Legge Regionale n. 15 del 15 luglio 1996) prevede infatti che trascorrano almeno 5 anni dalla concessione dell'agibilità all'edificio prima di poter procedere al recupero del sottotetto. Ti consigliamo di consultare attentamente la Legge prima di procedere all'acquisto.

  7. avatar di user1
    26/04/2010 Scritto da elisabet

    ho trovato la casa dei miei sogni... nel secondo piano nn ci sono finestre ma solo lucernari.. mi daranno solo l'agibilita' e nn l'abitabilita'... mi hanno detto che x abitabilita' potro' richiederla dopo il rogito e dopodiche' potro' far domanda in comune di fare le finestre nelle camere e nei bagni al piano superiore... mi chiedo perche' questa cosa nn l'abbiano richiesta loro e se mi stiano prendendo in giro solo x vendere l'immobile... grazie

  8. avatar di user1
    27/04/2010 Scritto da La Redazione di Casa Luce

    Gentile Elisabet, ti consigliamo di verificare la fattibilità dell'intervento con il tuo Comune prima di procedere all'acquisto. Buona fortuna!

  9. avatar di user1
    30/04/2010 Scritto da mariot

    Salve. Ho comprato parte di un sottotetto (mansarda) di una palazzina di nuova costruzione in Sicilia con concessione di agibilità già rilasciata, e, essendo il mio primo acquisto, vorrei sapere se tale mi consente di godere delle agevolazioni fiscali come prima abitazione, pagando il 4% di IVA anziché il 10%. Non possiedo altro di immobile ne di terreni o simili. Grazie in anticipo a chi mi fornisce risposta. Cordialmente, MarioT

  10. avatar di user1
    22/06/2010 Scritto da ninni

    STO ACQUISTANDO UNA CASA E VORREI SAPERE + PRECISAMENTE DOVE TROVO INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLA NORMATIVA PER LA CAMERA MATRIMONIALE DI 14 MQ