Il certificato di abitabilità, è un documento indispensabile, rilasciato da un tecnico abilitato, che dimostra l’idoneità di una struttura ad accogliere le persone in sicurezza nei locali.
Nella scelta di un immobile da acquistare non è sufficiente verificare i materiali, la posizione, la distribuzione dei locali, ma è necessario dedicare del tempo anche al controllo delle documentazioni che comprovano il rispetto delle normative urbanistiche, catastali e delle norme di igiene e sicurezza.
In questo contesto un semplice atto che apparentemente può essere definito “burocratico”, come il certificato di abitabilità , può assumere un ruolo determinante nella scelta di un edificio residenziale, tanto da metterne in discussione la vendibilità e rendere nullo il contratto.
Ogni edificio con destinazione d’uso abitativo, infatti, deve essere dotato di certificato di agibilità che, in base al Decreto Ministeriale 05.07.1975, garantisce il rispetto dei parametri dimensionali e tecnologici minimi necessari ad un uso abitativo dell’immobile.
Solo in questo modo si ha la totale certezza che l’edificio che ci si appresta a comprare sia stato realizzato nel rispetto dei requisiti minimi di legge.
I parametri minimi da rispettare affinché l’immobile possa essere classificato ad uso abitativo e possa ottenere un certificato di abitabilità sono:
- Altezza media ponderale 2,70m (2,40 per i corridoi o sotto i soppalchi).
- Dimensione minima per monolocali per una persona 28m² (servizi igienici inclusi).
- Dimensione minima per monolocali per due persone 38m² (servizi igienici inclusi).
- Rapporto aeroilluminante minimo per ogni stanza di 1/8 della superficie calpestabile.
- Dimensione minima delle camere da letto singole 9m².
- Dimensione minima delle camere da letto doppie 14m².
- Conformità dell’impianto termico, idrico ed elettrico.
- Rispetto della normativa acustica.
Cos’è e a cosa serve l’agibilità ?
Il certificato di agibilità rilasciato dal comune ha una duplice funzione: se da un lato attesta l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo, dall’altro garantisce l’idoneità dell’immobile ad «assolvere una funzione economica sociale e quindi a soddisfare i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto» (risparmio energetico, impianti, sicurezza, igiene e comfort…).
Cosa accade in sua assenza?
Il ruolo del certificato è assolutamente di primo piano, dato che in sua assenza non è possibile godere dell’immobile anche se lo stesso è stato costruito in conformità alle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e alle prescrizioni dalla concessione edilizia.
Cosa avviene in caso di compravendita?
Nel momento in cui il venditore consegna un bene completamente diverso da quello pattuito o privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, il contratto può essere nullo.
Il certificato di agibilità , infatti, costituisce un requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, che caratterizza l’immobile e la cui mancanza determina un inadempimento del venditore (a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito).
La sola conoscenza da parte dell’acquirente del mancato rilascio del certificato, non accompagnata da una rinuncia da parte dello stesso, pone i presupposti per rendere nullo il contratto e per procedere con un’azione legale (che deve avvenire entro 1 anno con notifica entro 8 giorni dalla stipula).
La certificazione di agibilità , quindi, diventa una condizione essenziale da verificare prima di valutare qualsiasi compravendita immobiliare.
Un’eccessiva superficialità o noncuranza sia da parte dell’acquirente sia da parte del venditore può essere causa di forti e impreviste svalutazioni, annullamento del contratto o lunghi e sfiancanti procedimenti giudiziari.
Inoltre, nella scelta di un immobile da acquistare, è importante verificare sempre le porzioni di edificio abitabili e considerare che il valore commerciale di un locale non abitabile deve essere inferiore.
Leggi regionali per l’abitabilità dei sottotetti
In alcune regioni, soprattutto in zone montane, sono state approvate leggi speciali per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo.
In questi casi si è voluto agevolare i cittadini semplificando i parametri per ottenere l’abitabilità di un sottotetto, accettando altezze medie ponderali e rapporti aeroilluminanti anche inferiori e permettendo così di trasformare in locali vivibili porzioni di edificio che prima non lo erano.
Il recupero del sottotetto, qualora lo stesso rispetti i requisiti minimi di legge, con il conseguente ottenimento del certificato di abitabilità , è un’ottima opportunità per aumentare il valore commerciale dell’immobile.


Ho un quesito sull'abitabilità dei sottotetti. La nuova legge della regione Piemonte n. 20 del 14 luglio 2009 consente, tra le altre cose, il recupero dei sottotetti. Posto che i requisiti di altezza richiesti dalla legge siano soddisfatti e considerando che la concessione edilizia del sottotetto in questione prevedeva un vincolo di non abitabilità dei sottotetti, quali sono i passi burocratici da espletare per rendere un sottotetto abitabile ? E' necessario in ogni caso un atto del comune che recepisca la legge regionale ? Mi pare di aver capito che la legge citata (n. 20 del 14 luglio 2009)semplifichi anche alcune formalità burocratiche: questo vale ancche per rendere abitabili i sottotetti ? Può essere sufficiente una DIA oppure è comunque necessaria una concessione edilizia ? Mi scuso per la quantità di quesiti posti, ma spero che qualcuno abbia le risposte. Grazie anticipatamente